I fornitori che cedono beni o prestano servizi nei confronti di una Pubblica Amministrazione sono obbligati ad emettere, a partire dal 31 marzo 2015, esclusivamente Fatture Elettroniche in formato XML (eXtensible Markup Language), secondo le specifiche tecniche reperibili sul sito www.fatturapa.gov.it. L’obbligo si applica anche agli enti che emettono fatture nei confronti di altre Pubbliche Amministrazioni. (D.L. n.66 del 24 aprile 2014 e Legge n. 244 del 24 dicembre 2007)
Non potranno essere accettate fatture cartacee, in quanto emesse in violazione di legge e pertanto verranno rifiutate dal Comune con invio di raccomandata o PEC.
Si ricorda inoltre che non è possibile effettuare pagamenti su preventivi; analogamente i professionisti non hanno più la possibilità di emettere fatture pro-forma o progetti di notula, in quanto la PA non può procedere ad alcun pagamento prima che la fattura sia alla stessa trasmessa in formato elettronico.
La Fattura Elettronica obbligatoria verso le PA ha delle caratteristiche, che garantiscono l’immodificabilità della fattura, la sua origine, la sua leggibilità, ben precise:
- è emessa in formato XML, secondo specifiche tecniche obbligatorie;
- è firmata digitalmente (con firma digitale o firma elettronica qualificata);
- è trasmessa esclusivamente attraverso il Sistema di Interscambio SdI (https://www.fatturapa.gov.it);
- la trasmissione è vincolata alla presenza del codice identificativo univoco dell'ufficio destinatario della fattura riportato nell' Indice delle Pubbliche Amministrazioni.
I dati presenti nella fattura XML possono essere visualizzati in un formato leggibile e stampabile.